COME CONTESTARE UNA FATTURA ELETRONICA
11/11/2024

La disciplina sulla fatturazione elettronica non permette di rifiutare una fattura che sia transitata per il SDI. Allorché si riceva una fattura che non si ritiene conforme all’ordine emesso, sarà necessario: a scrivere una raccomandata A/R o una PEC al fornitore, spiegando le ragioni dell’erroneità del documento fiscale; b) richiedere l’emissione di una nota di credito ed una nuova fattura corretta; c) non registrare la fattura nella propria contabilità.
Dunque, come avveniva in passato, il Fisco resterà estraneo a qualsivoglia contestazione: nulla quaestio se il fornitore rettifica il documento nella modalità corretta. Diversamente le parti dovranno comporre la vertenza, bonariamente o per via giudiziale.
Ma se la spiegazione delle ragioni del rigetto potrà avvenire anche tramite semplice e-mail, con i limiti probatori in un eventuale giudizio, occorre ricordarsi di non contabilizzare la fattura. Sul punto si segnala, infatti, una recente sentenza che attribuisce natura confessoria ex art. 2720 c.c. alla registrazione della fattura da parte del debitore, il quale, così facendo, dimostrerà di aver accettato i beni o sevizi relativi al documento fiscale contestato (Cass. 3581/2024).
Ma si badi bene, non rispondere, non equivale ad una tacita accettazione della fattura che non sia stata contabilizzata. Si consiglia, però, di contestare sempre la fattura che si ritiene non corretta, poiché in Tribunale tale comportamento contrattuale potrà assumere rilevanza agli occhi del Giudice.
In ultimo, si ricordi che, anche se non c’è un termine per contestare una fattura, si consiglia di farlo immediatamente, poiché, qualora il creditore agisca in via monitoria, si potrà più facilmente paralizzare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, ma soprattutto si potrà incidere più efficacemente esito del giudizio di merito, conseguente all’opposizione.