IL PEGNO NON POSSESSORIO: COS'È E COME FUNZIONA
11/11/2024

Si tratta di uno strumento giuridico introdotto nel 2016 per favorire l’accesso al credito, mediante un vincolo sui beni mobili (anche immateriali) non registrati dell’imprenditore.
Il soggetto finanziatore, a garanzia della liquidità erogata, può richiedere la concessione di un pegno su beni strumentali specificatamente individuati che restano nella disponibilità del debitore.
In buona sostanza, si tratta di un vincolo pignoratizio ovvero una garanzia concreta che permette a chi eroga il credito, in caso di insolvenza, di divenire proprietario del bene mobile o del prodotto risultante dalla sua trasformazione e di alienarlo per coprire l’insoluto.
Dunque, uno strumento veramente efficace se si pensa che la liquidazione giudiziale del debitore non ne paralizza l’operatività, a condizione che il credito sia ammesso al passivo con diritto di prelazione.
Tuttavia, affinché sia effettivamente operativo, occorre che tale garanzia sia opponibile ai terzi (ovvero che altri non possano vantare diritti sui beni strumentali offerti a tutela del credito) è necessario che l’atto costitutivo di pegno sia iscritto in un apposito Registro presso l’Agenzia delle Entrate.
Purtroppo, però, come spesso avviene nel nostro paese, il pegno non possessorio è diventato operativo solo recentemente (15/06/2023) quando l’Agenzia delle Entrate ha attivato il predetto registro informatico.
A ben riflettere, si tratta di un istituto che può garantire anche il recupero anche dei crediti presenti.
Se la finalità del legislatore era quella di permettere una maggior erogazione di liquidità a favore del sostegno e dello sviluppo economico è anche vero che, in un’ottica di sostenibilità del debitore, vi è oggi una garanzia in più a tutela di entrambe le parti.
Ma vediamo meglio. Allorché vi siano crediti superiori ad una soglia minima individuale di euro 20.000/25.000 vi sono teoricamente maggiori possibilità per un accordo bonario, tra creditore e debitore. Il primo, a fronte di una garanzia di tal sorta, sarebbe più incentivato a dilazionare nel tempo il rimborso del credito, recuperando prima il dovuto (interessi inclusi), senza anticipare ingenti costi legali; il secondo avrebbe la possibilità di sostenere la propria impresa mediante un rientro pianificato e, comunque, saprebbe che, in caso di difficoltà momentanea, non verrebbe subito aggredito, mentre in caso di perduranza dell’inadempimento perderebbe solo il bene concesso a garanzia, con possibilità di riorganizzare l’attività senza rischio di fallimento derivante da esecuzioni presso terzi (crediti, conti correnti o altri beni strumentali).
Anche se questo strumento non è esente da costi sia per l’eventuale assistenza professionale sia per la redazione dell’atto costitutivo sottoposto a rigidi vincoli formali sia per le varie imposte cui soggiace, non v’è dubbio alcuno sulla sua efficacia, laddove il creditore sia in grado di valutare il reale valore di mercato del bene e le sue potenzialità di vendita ed il debitore maturi una cultura di maggior rispetto del creditore.